Emersione lavoro irregolare: dal 1 giugno al 15 luglio 2020

Con il nuovo Decreto Legge n. 134 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” si apre una via di uscita dall’illegalità per

Foto lavoratori nei campi

Con il nuovo Decreto Legge n. 134 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” si apre una via di uscita dall’illegalità per molte/i lavoratrici e lavoratori immigrati.

La misura nel dettaglio, riportata all’articolo 103 (allegato) del testo, propone due diverse modalità di emersione che saranno attivabili dal 1 giungo ed entro il 15 luglio 2020.

MODALITA’ 1

La prima modalità viene riportata nel comma 1 che sancisce la possibilità di accedere alla misura mediante la richiesta del datore di lavoro che, previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per lavoratore, attiverà il contratto di lavoro in uno dei settori indicati al comma 3:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
 

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
 

nIn tal caso al lavoratore straniero, già impiegato irregolarmente, viene concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e un regolare contratto.

In questi casi previsti al comma 1, la domanda viene presentata:

1) Presso l’INPS, qualora il richiedente sia italiano o con cittadinanza europea;

2) Presso lo sportello unico per l’immigrazione (articolo 22 del DLGS286/98 e successive modifiche) in caso di cittadini stranieri.

MODALITA’ II

La seconda modalità, prevista al comma 2 del decreto, prevede che i cittadini stranieri, precedentemente occupati in uno dei settori già citati (e che possano comprovare la precedente occupazione), il cui permesso risulti scaduto dalla data del 31 ottobre, possano chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, presentando la domanda al Questore come descritto al comma 16, della validità di sei mesi.
Entro i sei mesi, coloro che riescono a collocarsi in uno dei settori oggetto del provvedimento, esibendo il contratto di lavoro e la comprovante documentazione, potranno convertire il permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro. Se l’istanza viene presentata ai sensi del comma 2, il richiedente deve versare un contributo di 130 euro a cui eventualmente aggiungere, entro un limite di 30 euro, quanto richiesto per l’espletamento dell’istanza, come sancito al comma 16.


Nel caso di cittadini stranieri, devono aver fatto i rilievi fotodattiloscopici, cioè il rilevamento di impronte digitali (conservate su supporto fotografico), ed aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020.

I contratti di lavoro che deriveranno dal provvedimento dovranno essere in linea, per durata e retribuzione con i CCNL delle sigle sindacali più rappresentative.

Si conferma anche la inammissibilità dell’accesso alla procedura per datori di lavoro, nonché per gli immigrati che si sono macchiati di reati gravi afferenti allo sfruttamento e al traffico di clandestini, forme di prostituzione e violenza, caporalato e altri reati punibili penalmente con la detenzione ai sensi del codice di procedura penale.

In questi casi, il testo, ai commi 8,9 e 10 non solo indica le fattispecie ritenute inammissibili, ma al comma 12 ne decreta anche la NON sospensione dei procedimenti giudiziari in essere.

Vengono sospesi invece i procedimenti di carattere amministrativo e giudiziario, inclusi i provvedimenti di espulsione, secondo le modalità descritte al comma 11, ovvero quei procedimenti aventi per soggetto i lavoratori per i quali viene richiesta e attivata la regolarizzazione.

Con questo Decreto, non contemplando tutti i settori produttivi, crea una certa disparità sia per i comparti di lavoro, sia per i lavoratori che potrebbero averne accesso.

Tra le criticità da evidenziare, vi è il calendario di presentazione in esso espresso e le altre tempistiche contenute nel testo, ovvero quelle afferenti alla presenza, alle date antecedenti per i rilievi fotodattiloscopici che nei fatti divengono laccioli burocratici di impedimento per molti immigrati, le cui situazioni sono spesso differenti, ma con un unico denominatore: la vulnerabilità.

Auspichiamo ancora che vi possa essere un estensione di alcuni contenuti, sui quali vigileremo e ci assicureremo di proporre migliorie qualora vi siano margini di azione per ampliare e perfezionare questo testo.

Nel contempo e in attesa che i decreti ministeriali previsti entro dieci giorni, chiariscano le modalità attuative, le strutture ANOLF, si attiveranno per divenire e confermarsi punto di riferimento per i tanti immigrati che tenteranno di emergere dall’illegalità per garantire loro, tutto il nostro sostegno in quel percorso di vita che vogliamo sia dignitoso e soddisfacente.

(Fonte Anolf Nazionale)

 

La misura nel dettaglio: articolo 103        

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