Circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020, n. 19964

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi delle Autorità di pubblica sicurezza.In questo articolo viene riportato il contenuto della circolare n. 19964 del 6/3/2020 del Ministero dell'interno in merito alle misure straordinarie previste dal

Polizia di stato

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi delle Autorità di pubblica sicurezza.
In questo articolo viene riportato il contenuto della circolare n. 19964 del 6/3/2020 del Ministero dell’interno in merito alle misure straordinarie previste dal decreto legge n. 9/2020, volte a garantire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, al fine di fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, meglio noto come CORONAVIRUS.
Le pricipale misure adottate:

1. Sospensione di giorni 30 dei termini per la conclusione dei procedimenti relativi ai rilasci dei Titoli di soggiorno agli stranieri in Italia;

2. Sospensione di giorni 30 dei termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno come previsto dal Testo Unico sull’immigrazione e dal d.lgs n. 30/2007 sui Cittadini Comunitari. L’organizzazione degli uffici delle Questure, in autonomia regoleranno gli appuntamenti già fissati rinviando gli stessi con modalità specificate nella presente circolare inviando una mail all’indirizzo di posta stranieri.dircentimm@interno.it.

L’attività di slittamento delle Convocazioni sarà garantita da Poste Italiane.  In concreto ad occuparsi della comunicazione dello slittamento dell’appuntamento agli stranieri interessati, sarà Poste italiane mediante l’invio di un SMS alla loro utenza telefonica oltre . inserire dei messaggi di avviso all’utenza sui Portali attualmente in uso (Portale Immigrazione, Portale Patronati/Comuni, Portale Questure).

Tuttavia, gli stranieri che non sono in possesso di un’utenza telefonica, non potranno rientrare in tale modalità e per loro ogni Ufficio dovrà organizzarsi con le modalità che ritiene più idonee. Tali disposizioni si applicano anche alle attività connesse alla registrazione delle istanze di protezione internazionale, tuttavia dovrà comunque essere consentito allo straniero di formalizzare la richiesta d’asilo, al fine della sua regolare permanenza sul territorio italiano, fermo restando la procedura d’identificazione.

DECRETO LEGGE N 9 del 02 03 2020

Circolare del Ministero dell’Interno N°19964 del 06 03 2020

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