Proroga della validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 110) la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del dl 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Si richiama la vostra attenzione alle disposizioni di cui all’art. 86 bis (pagina 89) recante Disposizioni in materia di immigrazione e all’art. 103, co. 2 quater (pagina 100) recante disposizioni sui termini di validità dei permessi di soggiorno in merito alla Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Pertanto, la legge di conversione del Decreto Cura Italia proroga la validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.
Sono prorogati al 31 agosto anche:
• I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

• Le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);

• I titoli di viaggio;

• La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro – casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.;

• I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;

• Le richieste di conversione. I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.

 Legge 27 del 24 aprile 2020

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